Statuto
- ARTICOLO 1
- L'Associazione di volontariato ti aiuto io più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Candelo (BI), Via S. Antonio 17, costituita ai sensi della legge 266/91 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
- ARTICOLO 2
- L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ( salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali ( Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali ( Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
- ARTICOLO 3
- L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni di volontariato nelle aree di intervento legate alle persone disabili e non con il fine di migliorare la qualità della vita della nostra società.
- ARTICOLO 4
-
Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione può realizzare i seguenti interventi:
- svolgere un'azione di sostegno alle persone cosiddette abili, che intendano condividere momenti di amicizia, supporto morale, scambi culturali con persone cosiddette disabili;
- esercitare le azioni di cui al punto 1 presso aziende pubbliche e private al fine di migliorare l'ambiente di lavoro, sviluppare forme di solidarietà tra colleghi, rendere l'ambiente di lavoro più positivo con conseguente aumento della produttività;
- promuovere iniziative ed attività tese a migliorare la qualità della vita delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie, a rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, politico, economico, sociale e culturale che limitano il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone in situazione di handicap;
- diffondere la cultura del rispetto delle diversità nelle principali istituzioni pubbliche e private quali scuole, associazioni, ospedali, locali pubblici o altro;
- promuovere e sollecitare ricerche sistematiche, prioritariamente sulle patologie causa di disabilità, sulla loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi;
- richiedere agli enti istituzionali preposti, forme di aiuto e sostegno a persone colpite da handicap ed alle loro famiglie;
- promuovere ogni attività volta a favorire la riabilitazione, tramite conferenze, congressi e studi, con lo scopo di approfondire i temi della prevenzione, diagnosi, cura, ricerca e riabilitazione dell'handicap;
- favorire la creazione, lo sviluppo e la qualificazione di strutture idonee e spazi per la cura, la ricerca, la prevenzione sanitaria di forme gravi di handicap;
- collaborare con altre associazioni, enti pubblici e privati, mezzi di comunicazione, cooperative, imprese, che non siano in contrasto con il presente Statuto e che contribuiscano allo scopo degli obiettivi associativi;
- realizzare o partecipare ad eventi pubblici volti a raccogliere fondi per la realizzazione degli scopi statutari o extra-statutari purché non in contrasto con questi ultimi.
- ARTICOLO 5 - SOCI
- Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. I soci possono essere fondatori, ordinari, onorari. Sono soci fondatori coloro che intervennero alla costituzione dell'associazione avvenuta in data 06 marzo 2003 a Candelo (BI), Via S.Antonio 17. Sono soci ordinari le persone fisiche che abbiano pagato le quote associative nella misura fissata dall'Associazione. Sono soci onorari coloro che hanno acquisito particolari meriti operando come volontari dipendenti o consulenti a favore dell'Associazione. Le persone ritenute meritevoli vengono segnalate al consiglio direttivo il quale, acquisite, ove occorra, le informazioni del caso, delibera sulla proposta di nomina dei soci onorari a scrutinio segreto a suo insindacabile giudizio. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che risultino regolarmente tesserati. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- ARTICOLO 6
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La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, condanna con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, la morale, la persona o il patrimonio.
- ARTICOLO 7
- Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
- ARTICOLO 8
- La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile
- ARTICOLO 9
- Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
- ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI
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Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:
- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.
- Può essere eletto un collegio dei revisori composto da un minimo di un membro ad un massimo stabilito dall'assemblea.
- ARTICOLO 11
- L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
- nomina ( o sostituzione ) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- deliberazione della radiazione dei soci.
- uire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, con esclusione della radiazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.
Candelo, 16/12/2003